Scuola – lentepubblica https://www.lentepubblica.it Testata dedicata alla Pubblica Amministrazione Tue, 19 Oct 2021 10:04:47 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2020/10/cropped-picto-lp-32x32.png Scuola – lentepubblica https://www.lentepubblica.it 32 32 Scuola: richiesta proroga dei posti Covid ATA al 30 Giugno 2022 https://www.lentepubblica.it/scuola/scuola-richiesta-proroga-posti-covid-ata-30-giugno-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scuola-richiesta-proroga-posti-covid-ata-30-giugno-2022 https://www.lentepubblica.it/scuola/scuola-richiesta-proroga-posti-covid-ata-30-giugno-2022/#respond Tue, 19 Oct 2021 08:19:25 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=342333 Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato che è pervenuto alla nostra redazione dal Sindacato Feder ATA, con la richiesta della proroga dei posti Covid nella Scuola per il personale ATA al 30 Giugno 2022. Qui di seguito potete leggere il testo completo del comunicato del Sindacato Feder A.T.A. Prot. N° 272 del 16/10/2021 Al Ministero dell’Istruzione […]

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proroga-posti-covid-ata-30-giugno-2022Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato che è pervenuto alla nostra redazione dal Sindacato Feder ATA, con la richiesta della proroga dei posti Covid nella Scuola per il personale ATA al 30 Giugno 2022.


Qui di seguito potete leggere il testo completo del comunicato del Sindacato Feder A.T.A.

Prot. N° 272 del 16/10/2021

Al Ministero dell’Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Viale Trastevere 76/a

00153 Roma

 

OGGETTO : RICHIESTA PROROGA CONTRATTI COVID.

ILL. Ministro,

anche per l’anno scolastico 2021/2022, il Vostro governo ha confermato la possibilità di attivare ulteriori incarichi di supplenza temporanea, il cosiddetto “organico COVID”, e ha destinato a questo scopo i risparmi realizzati lo scorso anno scolastico sulle risorse stanziate dal decreto Rilancio (DL 34/2020).

Tuttavia, la norma varata, il decreto “Sostegni-bis” (DL 73/2021), prevede che i contratti debbano avere come scadenza il 30 dicembre 2021, senza possibilità di arrivare al termine delle lezioni, come invece è avvenuto nello scorso anno scolastico.

Come Feder.ATA, Le chiediamo con le risorse stanziate, di arrivare almeno a 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto in questa fase così delicata il personale ATA è fondamentale per la sicurezza e il rilancio dell’attività scolastica in presenza.

Chiediamo a Lei e alle forze politiche che compongono il Governo, la proroga dei contratti COVID sino al 30 giugno, in modo da garantire la reale sicurezza negli istituti e la possibilità di programmare e gestire le risorse professionali in modo e nei tempi ottimali.

Nel ringraziarla per l’attenzione, Le porgo Distinti Saluti.

Monza,16/10/2021

Il Presidente Nazionale Feder.ATA

Giuseppe Mancuso

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Pensionamenti Scuola: le indicazioni operative dell’INPS e del Ministero https://www.lentepubblica.it/scuola/pensionamenti-scuola-indicazioni-operative-inps/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pensionamenti-scuola-indicazioni-operative-inps https://www.lentepubblica.it/scuola/pensionamenti-scuola-indicazioni-operative-inps/#respond Thu, 14 Oct 2021 09:33:27 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=342195 Pensionamenti scuola: l’INPS, con apposita nota, riporta le indicazioni operative fornite dal MI e indica i tempi di lavorazione delle pratiche presentate dagli aspiranti pensionandi al 1° settembre 2022. In questi giorni il personale della scuola che ha i requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre 2022 è alle prese con le dimissioni dal servizio. […]

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pensionamenti-scuola-indicazioni-operative-inpsPensionamenti scuola: l’INPS, con apposita nota, riporta le indicazioni operative fornite dal MI e indica i tempi di lavorazione delle pratiche presentate dagli aspiranti pensionandi al 1° settembre 2022.


In questi giorni il personale della scuola che ha i requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre 2022 è alle prese con le dimissioni dal servizio.

L’INPS con una nota del 12 ottobre 2021 sintetizza le indicazioni che il Ministero dell’Istruzione ha fornito con la circolare ministeriale del 1° ottobre 2021, n. 30142, riguardanti le operazioni relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.

Pensionamenti Scuola: le indicazioni operative dell’INPS

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale docente, educativo e ATA è fissato al 31 ottobre 2021, mentre per i dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2022.

Gli interessati devono presentare domanda di cessazione esclusivamente attraverso la procedura telematica POLIS istanza online, disponibile sul sito del Ministero.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente:

  • la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
    • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (opzione donna)
    • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022
    • Inoltre la Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
    • Infine Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;
  • la seconda conterrà, esclusivamente:
    • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Le successive domande di pensione, invece, devono essere presentate online direttamente all’INPS, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) o tramite il Contact Center integrato (al numero 803 164) o attraverso l’assistenza gratuita dei Patronati.

L’accertamento del diritto alla pensione sarà effettuato dalle sedi INPS entro il 20 aprile 2022 dopo di che gli interessati dovrebbero sapere se la loro richiesta di accesso alla pensione è stata certificata dall’INPS stessa.

Il testo completo della Circolare INPS

A questo link potete consultare il testo completo della Circolare.

 

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Bonus Cultura: novità per studenti universitari e lavoratori https://www.lentepubblica.it/scuola/bonus-cultura-novita-per-studenti-universitari-e-lavoratori/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bonus-cultura-novita-per-studenti-universitari-e-lavoratori https://www.lentepubblica.it/scuola/bonus-cultura-novita-per-studenti-universitari-e-lavoratori/#respond Thu, 14 Oct 2021 06:20:33 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=342132 La proposta, contenuta in un DDL all’esame del Senato, prevede anche un bonus cultura per studenti universitari e lavoratori. Il disegno di legge all’esame del Senato, presentato dal presidente della commissione Cultura, Riccardo Nencini riunisce cinque proposte di legge presentate nei mesi scorsi da diverse forze politiche, tutte incentrate sulla tutela e valorizzazione del patrimonio […]

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Bonus Cultura: novità per studenti universitari e lavoratori La proposta, contenuta in un DDL all’esame del Senato, prevede anche un bonus cultura per studenti universitari e lavoratori.


Il disegno di legge all’esame del Senato, presentato dal presidente della commissione Cultura, Riccardo Nencini riunisce cinque proposte di legge presentate nei mesi scorsi da diverse forze politiche, tutte incentrate sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e sul rilancio della cultura, secondo le strategie previste dal PNRR.

Il testo unificato ha iniziato l’iter in commissione ed è stato fissato alle ore 12 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Vediamo quali sono nel dettaglio gli elementi del testo unificato che si compone di 10 articoli.

Sviluppo urbano a carattere culturale

Istituzione di un fondo di un milione di euro per il 2022 per finanziare la ricerca nel campo dell’innovazione urbana.

Potranno accedere alle risorse i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile, presentati da città metropolitane, province o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese.

Digitalizzazione biblioteche comunali

Previsto un fondo di 10 milioni per il 2022 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l’archiviazione del patrimonio librario.

Recupero del patrimonio edilizio

Prevista l’istituzione di un fondo di 200 milioni per il 2022 per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell’attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e recuperare il patrimonio immobiliare in disuso presente nei territori comunali.

Rete delle regioni storiche

  • Istituzione di un tavolo di lavoro tra il Ministero della Cultura con il Ministero della Transizione ecologica che porti all’individuazione di aree territoriali caratterizzate da omogeneità del paesaggio e da vicende storiche, da riferimenti culturali e tradizioni comuni, in modo da valorizzarne il patrimonio storico-artistico attraverso l’istituzione di una rete di coordinamento.
  • Creazione di un fondo di 50 milioni a partire dal 2022 per il restauro e il consolidamento dei beni di pregio storico, culturale ed architettonico, per la loro valorizzazione ed eventuale riuso per attività di interesse pubblico.

Misure per studenti universitari

Dal 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate agevolazioni:

  • per l’acquisto, anche in formato digitale, di
    • libri
    • testi
    • abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi
    • nonché per l’acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica;
  • e per l’accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

Carta Cultura per i lavoratori

Nell’ottica di contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, incoraggiando l’accesso ai luoghi della cultura e la partecipazione ad eventi e spettacoli culturali, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea e ai lavoratori stranieri che ne abbiano i requisiti, è assegnata una carta elettronica personale denominata “Carta cultura per i lavoratori” dal valore di 500 euro, valida su tutto il territorio nazionale.

I soggetti beneficiari della Carta, iscritti al registro delle imprese, provvederanno alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID)o tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Le imprese provvederanno a registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione, ogni soggetto beneficiario provvederà a comunicare il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

A ciascun soggetto registrato è attribuita una quantità di carte pari al numero dei dipendenti che ne fanno richiesta.

La card sarà utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; prodotti dell’editoria audiovisiva.

La copertura finanziaria è stimata in 200 milioni di euro per l’anno 2022.

Studio del patrimonio culturale nelle scuole

Introduzione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, situate nei piccoli comuni, lo studio dei patrimoni culturali e paesaggistici. Tra i diversi obiettivi:

  • in primo luogo lo studio dell’origine dei prodotti tipici che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità e il suo ambiente;
  • la creazione di laboratori didattici e attività per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio;
  • poi la creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio;
  • inoltre l’attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione delle specificità dei luoghi;
  • e infine l’utilizzo delle nuove tecnologie per costruire un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole.

 

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Aggiornate le FAQ su avvio anno scolastico e Green Pass https://www.lentepubblica.it/scuola/aggiornate-faq-avvio-anno-scolastico-green-pass/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aggiornate-faq-avvio-anno-scolastico-green-pass https://www.lentepubblica.it/scuola/aggiornate-faq-avvio-anno-scolastico-green-pass/#respond Tue, 12 Oct 2021 08:02:22 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=342061 Sono state aggiornate le FAQ relative all’avvio dell’anno scolastico e dell’utilizzo del Green Pass: lo ha comunicato il Ministero dell’Istruzione. Chiarite alcune criticità come da richiesta della FLC CGIL. Il controllo della carta verde si fa solo prima dell’ingresso a scuola. Si ricorda infatti che dal 10 settembre scorso il MI ha messo a disposizione […]

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faq-avvio-anno-scolastico-green-passSono state aggiornate le FAQ relative all’avvio dell’anno scolastico e dell’utilizzo del Green Pass: lo ha comunicato il Ministero dell’Istruzione.


Chiarite alcune criticità come da richiesta della FLC CGIL. Il controllo della carta verde si fa solo prima dell’ingresso a scuola.

Si ricorda infatti che dal 10 settembre scorso il MI ha messo a disposizione una serie di FAQ sull’avvio dell’anno scolastico, con una sezione specifica sulla gestione del green pass (sezione 2).

Aggiornate le FAQ su avvio anno scolastico e Green Pass

Ecco quali sono le modifiche.

Dopo aver chiarito fin da subito che

La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare” (FAQ n.7 della sezione 2)

con un aggiornamento del 4 ottobre si interviene sulla tempistica dei controlli, che devono avvenire soltanto all’ingresso sul posto di lavoro, per cui il green pass con scadenza all’interno del turno di lavoro non comporta allontanamento dalla scuola nè sanzioni:

nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.” (FAQ n.1 nella sezione 2).

Si ricorda, inoltre, che la verifica delle certificazioni verdi viene effettuata mediante l’utilizzo dell’appVerificaC19”, oppure con la modalità semplificata resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI).

Infine si rammenta che su richiesta del verificatore (dirigente scolastico o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.

L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

  • la schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
  • oppure la schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
  • o infine la schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

All’avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa.

Tutte le FAQ

Potete consultare tutte le FAQ sul portale del Ministero a questo link.

 

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Personale della Scuola: ecco come andare in Pensione nel 2022 https://www.lentepubblica.it/scuola/scuola-come-andare-in-pensione-nel-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scuola-come-andare-in-pensione-nel-2022 https://www.lentepubblica.it/scuola/scuola-come-andare-in-pensione-nel-2022/#respond Fri, 08 Oct 2021 08:33:22 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=341979 Personale della Scuola: come si va in pensione nel 2022? FLC CGIL, INCA CGIL e SPI CGIL hanno predisposto un volantone riassuntivo dei criteri per l’accesso al pensionamento dal 1° settembre 2022. Il MIUR con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (con relativa tabella) ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del decreto sulle cessazioni dal servizio del […]

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scuola-come-andare-in-pensione-nel-2022Personale della Scuola: come si va in pensione nel 2022? FLC CGIL, INCA CGIL e SPI CGIL hanno predisposto un volantone riassuntivo dei criteri per l’accesso al pensionamento dal 1° settembre 2022.


Il MIUR con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (con relativa tabella) ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del decreto sulle cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2022.

La nota riguarda tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in servizio all’estero e che ha i requisiti per andare in pensione dal 1° settembre 2022.

Personale della Scuola: ecco come andare in Pensione nel 2022

Le domande vanno presentate entro la data del 31 ottobre 2021.

La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, è dunque fissata al 31 ottobre 2021 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.

Le stesse tempistiche sono previste per l’eventuale revoca dell’istanza precedentemente inoltrata.

È utile segnalare che il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 31 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2022.

Come si presentano le domande

DOMANDA DI DIMISSIONI: salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. Sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest’anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione “ordinarie”  (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda conterrà esclusivamente l’istanza relativa alla cosiddetta quota 100.

Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l’INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 100.

Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.

Il personale in servizio all’estero presenta l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

DOMANDA DI PENSIONE: deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: si presenta all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale

Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 non abbia maturato a quella data l’anzianità contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni.

Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal dirigente scolastico al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri.

Come si va in pensione

Nella tabella allegata alla circolare vengono riepilogati i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo, ignorando completamente chi dovesse trovarsi nel sistema contributivo puro

Pensione di vecchiaia

  • per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi  (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011)
    67 anni al 31 agosto del 2022 d’ufficio
    67 anni al 31 dicembre del 2022 a domanda.

 

  • per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, con almeno 30 anni di contributi, per i quali si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’aspettativa di vita  (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17)
    66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 d’ufficio
    66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 a domanda.
    Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.

Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)

  • per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022.

Opzione donna (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 178/2020 art. 1 c.336)

  • anzianità contributiva minima 35 anni al 31 dicembre 2020
  • età anagrafica 58 anni al 31 dicembre 2020

L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2022 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire adeguata informazione.

Quota 100 (L.26/2019)  

  • anzianità contributiva minima 38 anni al 31 dicembre 2021
  • età anagrafica 62 anni al 31 dicembre 2021.

Cumulo e totalizzazione

  • Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse.
    Anche quest’anno abbiamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma ancora non sappiamo se la richiesta sia stata accolta  da parte dell’Amministrazione e dell’INPS.
    In caso contrario si suggerisce agli interessati di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo.

N.B.

L’Amministrazione ha l’obbligo di collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni entro il 31 agosto 2022.

Sistema contributivo puro

Riteniamo che la scheda debba essere integrata con le indicazioni per chi si trova nel sistema contributivo puro, ovvero per chi vanta la prima contribuzione accreditata dal 1° Gennaio 1996.

Pensione di vecchiaia:

Requisiti minimi al 31 dicembre 2022

  • 67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva se l’importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale
  • 71 anni di età anagrafica e 5 anni di contributi effettivi

Pensione anticipata:

requisiti minimi al 31 dicembre 2022

  • 64 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi effettivi se l’importo della pensione non è inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale

Il volantone

A questo link potete scaricare il volantone dei Sindacati.

 

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Le principali novità per la Scuola in merito al Green Pass: la sintesi https://www.lentepubblica.it/scuola/novita-scuola-green-pass/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=novita-scuola-green-pass https://www.lentepubblica.it/scuola/novita-scuola-green-pass/#respond Wed, 06 Oct 2021 06:50:45 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=341833 Dopo la conversione definitiva in Legge del Decreto sul Green Pass ecco una sintesi sulle novità per la Scuola curata dalla FLC CGIL. Il 23 settembre 2021 il Senato ha definitivamente convertito in legge il DL 111/2021, che diventa legge 133/2021 concernente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di […]

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novita-scuola-green-passDopo la conversione definitiva in Legge del Decreto sul Green Pass ecco una sintesi sulle novità per la Scuola curata dalla FLC CGIL.


Il 23 settembre 2021 il Senato ha definitivamente convertito in legge il DL 111/2021, che diventa legge 133/2021 concernente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore.

In sintesi ecco le principali novità per la scuola, a cura della FLC CGIL.

L’Art. 1 introduce le seguenti ulteriori modifiche all’art. 9 del dl 52/2020

Test antigenico rapido e test molecolare

conferma la validità di 48h del test antigenico rapido, mentre estende a 72h la validità del test molecolare ai fini del possesso della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri e delle casistiche stabilite con circolare del Ministero della salute 43105 del 24 settembre 2021.

Dispositivi di protezione

Prevede l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie classificato in base all’ordine di scuola che gli alunni frequentano. (Pertanto l’obbligo riguarderà i bambini a partire dalla scuola primaria anche se anticipatari e con meno di 6 anni).

Prevede la fornitura al personale della scuola di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 che lavora nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A tal fine si utilizzano le risorse pari a 350 milioni di euro stanziate dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 73/21). (art. 1 comma 2 lettera a-bis)

Screening popolazione scolastica

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni. (art. 1 comma 9)

Green pass e novità per la Scuola

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l’obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter)

Modalità di svolgimento delle attività per l’anno scolastico 2021/2022

Le attività dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine a grado si svolgono prevalentemente   in presenza. Deroghe ammesse fino al 31 dicembre 2021 sono nel caso delle zone rosse o altre circostanze eccezionali.

Possesso della certificazione verde COVID-19

Fino al 31 dicembre 2021 il personale che opera nelle scuole statali, compresi i Cpia, potrà accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso della certificazione verde.  Chi non possiede o non esibisce tale certificazione è considerato assente ingiustificato. Pertanto viene privato della retribuzione e, dopo il quinto giorno di assenza, sospeso dal rapporto di lavoro. La sospensione è disposta dal dirigente scolastico e “mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste … e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni“.

Sanzioni pecuniarie e accertamento violazioni

Le multe (da 400 a 1000 euro) vengono irrogate dal Prefetto, mentre risulta competenza degli UUSSRR l’accertamento nei confronti dei dirigenti scolastici che non verificano l’obbligo di possesso del green pass.

Lavoratori fragili

Estensione fino al 31 dicembre 2021 dell’equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con esclusione dal periodo di comporto, la possibilità di ricorrere al lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversi compiti e mansioni secondo le previsioni dei rispettivi CCNL.

Parere (facoltativo) del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per classificazione del rischio

Il Ministero della salute per le zone definite come “‘bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa” può ricorrere (non è più obbligato) al parere del CTS, ai fini dell’applicazione di specifiche misure previste per le suddette zone.

Esonero obbligo dispositivi

Bambini scuola dell’infanzia, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi, svolgimento delle attività sportive

Stanziamento fondi pagamento supplenti

Lo stanziamento per la sostituzione del personale sospeso si riduce da 358 milioni a 70 milioni. Di conseguenza la differenza di 288 milioni viene finalizzata al pagamento dei supplenti brevi e saltuari, compresi gli arretrati dell’anno scolastico 2020/21.

Dopo gli artt. 2 e 2-bis viene introdotto l’ art. 2  – ter con disposizioni di proroga per i Lavoratori fragili

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero, con esclusione dal periodo di comporto.

A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in   modalità   agile, anche   attraverso l’utilizzazione in mansioni diverse, ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti   collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In conseguenza di tale proroga l’autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche passa da 173,95 milioni di euro a 195,15 milioni di euro per il 2021. (art. 2 ter).

La nuova stesura della norma, nell’accorpare due precedenti norme, aggiunge elementi di chiarezza e realizza una unica sintesi per un provvedimento che resta di complessa applicazione nella scuola.

 

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Scuola, convocazione supplenti docenti e ATA: la scheda della FLC CGIL https://www.lentepubblica.it/scuola/scuola-convocazione-supplenti-docenti-ata/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scuola-convocazione-supplenti-docenti-ata https://www.lentepubblica.it/scuola/scuola-convocazione-supplenti-docenti-ata/#respond Mon, 04 Oct 2021 05:20:02 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=341667 Scuola, modalità per la convocazione di supplenti docenti e ATA nella Scuola Statale: disponibile la scheda della FLC CGIL. La FLC CGIL ha fornito un riepilogo di tutte le modalità per le convocazioni e le sanzioni previste sia per il personale docente che per il personale ATA della scuola statale. Scuola, convocazione supplenti docenti e […]

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scuola-convocazione-supplenti-docenti-ataScuola, modalità per la convocazione di supplenti docenti e ATA nella Scuola Statale: disponibile la scheda della FLC CGIL.


La FLC CGIL ha fornito un riepilogo di tutte le modalità per le convocazioni e le sanzioni previste sia per il personale docente che per il personale ATA della scuola statale.

Scuola, convocazione supplenti docenti e ATA: la scheda della FLC CGIL

Qui di seguito un riassunto in sintesi di tutte le modalità.

Alla fine dell’articolo, invece, trovate la scheda completa in PDF.

Supplenze da graduatorie di istituto (Docenti e ATA)

Per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, la normativa prevede che all’aspirante/agli aspiranti individuati attraverso il sistema informativo sia inviato un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

• i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno

• il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro

• le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti

• nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:

– l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati

– la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).

Per l’anno scolastico 2021‐22 le funzionalità di convocazione dalle graduatorie d’istituto sono state rinnovate.

Le nuove funzioni sono state realizzate a normativa invariata, è stata però aggiunta la gestione dell’accettazione della convocazione da parte degli aspiranti interessati attraverso una funzione online che consentirà̀ alla scuola di consultare tutte insieme le risposte alla convocazione fatta.

Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – Docenti (OM 60/20 art.14)

• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) [vedi nota 25089 del 6 agosto 2021]

• Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso

• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra con termine 30 giugno o 31 agosto [vedi nota 25089 del 6 agosto 2021].

Rinuncia ad una nomina:

  • dalle GAE o dalle GPS: la rinuncia o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  • dalle graduatorie d’istituto: la rinuncia a una proposta o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati (o che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza), la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento n quella scuola; la mancata risposta nei termini previsti equivale a rinuncia esplicita;

Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:

• dalle GAE/GPS: la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;

  • dalle graduatorie d’istituto: la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

Abbandono di una supplenza:

• dalle GAE/GPS: l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

• dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Le novità sulle supplenze ATA per l’a.s. 2021/2022

Per l’a.s. 2021/2022 le principali novità riguardano le sopraggiunte esigenze legate all’emergenza sanitaria:

  1. il conferimento di temporanee fino al 30 dicembre su organico aggiuntivo Covid è stato confermato anche per quest’anno dal Decreto Sostegni Bis, ma è al momento previsto solo fino al 30 dicembre. A questo proposito abbiamo già presentato un emendamento al DL 111/2021 per stanziare risorse aggiuntive e protrarle fino al 30 giugno;
  2. l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid, Green Pass, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, come da DL n. 111/2021, prevede la possibilità di sostituire il personale assente ingiustificato e sospeso dal servizio, a partire dal quinto giorno di assenza, con durata variabile fino al rientro dell’assente ingiustificato;
  3. la possibilità di conferire supplenze temporanee di una o più unità di personale ATA a tempo determinato (o in organico di fatto o nell’ambito delle risorse finanziarie del Decreto Sostegni Bis, art. 58, comma 4 ter, DL n. 73/2021), in base all’effettiva necessità e su richiesta della singola scuola, per supportare i Dirigenti scolastici negli adempimenti derivanti dall’applicazione delle normative anti-Covid;
  4. i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), sottoscritti sui posti residuati dalle procedure assunzionali degli ex LSU al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività in idonee condizioni igienico-sanitarie, devono contenere una clausola rescissoria, dovuta alla eventuale nomina a tempo indeterminato dei soprannumerari che parteciperanno alla fase di graduatoria nazionale.

Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – ATA (DM 430/00 art. 7)

• Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) [vedi nota 26841/20].

• Le sanzioni non si applicano per ” giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato ” (Art. 7 comma 5).

• Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).

• Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

• Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).

• L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (nota 26841/20 sezione “CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA”).

• In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi. (nota 26841/20 sezione “CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA”).

Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:

• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)

• per le supplenze da graduatorie d’istituto: – non sono previste sanzioni.

Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:

• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)

• dalle graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni

Abbandono di una supplenza:

• dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

• dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.

La scheda della FLC CGIL

A questo link potete consultare la scheda completa in formato PDF.

 

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Cantieri della Cultura: 57,4 milioni di euro per 16 grandi progetti strategici https://www.lentepubblica.it/scuola/cantieri-della-cultura-574-milioni-di-euro-per-16-grandi-progetti-strategici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cantieri-della-cultura-574-milioni-di-euro-per-16-grandi-progetti-strategici https://www.lentepubblica.it/scuola/cantieri-della-cultura-574-milioni-di-euro-per-16-grandi-progetti-strategici/#respond Fri, 01 Oct 2021 09:00:10 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=341651 Cantieri della cultura: arriva l’ok dalla conferenza unificata al piano proposto dal Ministro Franceschini per 16 grandi progetti strategici. Sono stati stanziati quasi 60 milioni di euro per investimenti in 16 progetti, diffusi su tutto il territorio nazionale, contenuti nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 2020- 2021-2022. Il piano è stato presentato dal Ministro […]

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Cantieri della Cultura: 57,4 milioni di euro per 16 grandi progetti strategici Cantieri della cultura: arriva l’ok dalla conferenza unificata al piano proposto dal Ministro Franceschini per 16 grandi progetti strategici.


Sono stati stanziati quasi 60 milioni di euro per investimenti in 16 progetti, diffusi su tutto il territorio nazionale, contenuti nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 2020- 2021-2022.

Il piano è stato presentato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

La dichiarazione del Ministro Franceschini

Sedici interventi – dichiara il Ministro Franceschini – che si estendono dal Nord al Sud Italia. E interessano beni di proprietà statale, comunale e privata, comprendendo comuni piccoli e di grandi dimensioni e siti Unesco. Si tratta di progetti e cantieri che contribuiscono al recupero e alla nascita di importanti realtà del patrimonio culturale nazionale e che sostengono lo sviluppo e la ripresa economica del Paese.”

I differenti obiettivi dei progetti

Gli interventi di restauro, adeguamento, ampliamento e valorizzazione si rivolgono a diversi obiettivi. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali tipologie di interventi previsti.

  • Creazione di musei dedicati a nuove tematiche, quali Casa Olivetti ad Ivrea, il Museo Nazionale della Motocicletta a Pesaro e il Museo Nazionale dell’Arte del Digitale a Milano;
  • realizzazione di nuove sedi espositive. Citiamo come esempio il Piccolo museo del diario a Pieve Santo Stefano, o ampliamento delle esistenti, come ad esempio la Biblioteca dell’Università di Genova e il Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma;
  • recupero di beni danneggiati collocati nel cuore dei centri storici dei comuni italiani. Qui citiamo come esempio quello dell’ex Convento di San Domenico a Venosa;
  • interventi rivolti alla sicurezza dei visitatori, come nel caso di di Villa Jovis a Capri dove, oltre alle opere di conservazione e consolidamento, sarà messo in sicurezza e reso accessibile l’intero percorso;
  • valorizzazione della identità dei luoghi e della loro storia, grazie all’ampliamento del Civico Museo dei Longobardi nella piccola cittadina di Romans d’Isonzo e alla riqualificazione del Castello di Carlo V a Lecce.

 I Grandi cantieri da Nord a Sud

Vediamo adesso nel dettaglio alcuni casi specifici di progetti che rappresentano importanti investimenti a livello nazionale per favorire la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

  • Complesso museale di Villa Giulia e di Villa Poniatowski – Roma
    In primo luogo questo finanziamento permetterà di valorizzare il Complesso di Villa Giulia, il più importante museo statale di antichità etrusche del mondo. In questo caso l’obiettivo è incrementare la fruizione dell’intero complesso tramite il recupero di alcune aree strategiche per potenziare l’offerta culturale e turistica.
  • Museo Nazionale dell’arte del digitale – Milano
    In questo caso l’Albergo Diurno, opera dell’architetto Piero Portaluppi, verrà recuperato per creare gli spazi espositivi della nuova istituzione dedicata alla cultura e ai linguaggi artistici del digitale.
  • Villa Jovis- Capri
    In questo caso invece il finanziamento prevede interventi di restauro, conservazione e consolidamento del complesso archeologico di Villa Jovis a Capri; in modo particolare, i lavori riguarderanno la messa in sicurezza del belvedere e delle zone perimetrali lungo i dirupi; la riqualificazione delle aree verdi; la riqualificazione degli spazi annessi alla Chiesa di S. Maria del Soccorso per la realizzazione del Museo delle Ville Romane di Capri.
  • Castello Carlo V – Lecce
    Infine questo finanziamento consentirà il restauro del Castello Carlo V di Lecce, restituendo alla popolazione uno spazio pubblico da destinare alle attività culturali, con una  ricaduta positiva sia in termini di riqualificazione del territorio, sia di ampliamento dell’offerta culturale e turistica.

 

 

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Gravidanza a Scuola e Covid: alcuni chiarimenti https://www.lentepubblica.it/scuola/gravidanza-scuola-covid/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gravidanza-scuola-covid https://www.lentepubblica.it/scuola/gravidanza-scuola-covid/#respond Fri, 01 Oct 2021 06:10:16 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=341731 Ecco alcune utili indicazioni per le lavoratrici della Scuola che si trovano di fronte all’emergenza Covid durante lo stato di gravidanza. Sveliamo dunque alcuni utili indicazioni per una gravidanza a Scuola durante il Covid. E anche quali sono gli step previsti e le responsabilità per i soggetti coinvolti. La pandemia da COVID-19 ha reso infatti […]

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gravidanza-scuola-covidEcco alcune utili indicazioni per le lavoratrici della Scuola che si trovano di fronte all’emergenza Covid durante lo stato di gravidanza.


Sveliamo dunque alcuni utili indicazioni per una gravidanza a Scuola durante il Covid. E anche quali sono gli step previsti e le responsabilità per i soggetti coinvolti.

La pandemia da COVID-19 ha reso infatti necessaria una riorganizzazione dei percorsi assistenziali legati alla nascita. E alcune categorie in particolare hanno tutele particolari in pandemia.

Ricordiamo infatti che vige la “sorveglianza sanitaria eccezionaleper i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante  da immunodepressione, anche da patologia COVID19, o da esiti di patologie  oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità  che possono caratterizzare un maggiore rischio.

Scopriamo invece cosa serve sapere nei casi di gravidanza a scuola in periodo di Covid.

Gravidanza a Scuola e Covid

Il rischio causato dall’attuale pandemia spinge infatti le Scuole ad attenzionare particolarmente  le disposizioni del D. Lgs. 151/01 e della L. 35/2012.

In particolare i Dirigenti sono tenuti ad integrare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare.

Qui di seguito, seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, esponiamo una sintesi delle norme in materia di tutela della maternità.

In tal modo i professionisti sanitari e i datori di lavoro possano valutare insieme alle donne in gravidanza l’eventuale opportunità di:

  • una modifica delle loro condizioni lavorative,
  • un cambio di mansione
  • o dell’astensione dal lavoro.

Normativa attuale

Inoltre, il 22 settembre 2021, l’ISS ha aggiornato le indicazioni del documento originale con l’obiettivo di sostenere i professionisti sanitari e le donne in gravidanza e allattamento nel percorso decisionale durante la pandemia di COVID-19.

Il nuovo documento, in particolare, si sofferma sulla vaccinazione in gravidanza (argomento che tratteremo in maniera più approfondita in un prossimo articolo) ma pone la basi anche sulle procedure da attuare durante una gravidanza a Scuola in epoca Covid.

In base alla normativa vigente, il datore di lavoro procede:

  • in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento;
  • integrare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
    • modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
    • spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
    • in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la Direzione Territoriale del Lavoro. E richiede l’attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La DTL emette un provvedimento d’interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
  • informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

Infine, relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne

  • in stato di gravidanza
  • e fino al settimo mese dopo il parto

a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Ulteriori raccomandazioni

Infine molte Scuole raccomandano alle donne che si trovano in stato di gravidanza di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il proprio ginecologo di fiducia e:

  • valutare lopportunità clinica di rimanere in  servizio
  • o se vi siano ragioni ostative per lo svolgimento delle proprie funzioni, tenendo  in debita considerazione anche le modalità di spostamento e i mezzi utilizzati nel percorso casalavoro.

 

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Elezioni 3-4 ottobre 2021: utilizzo delle scuole e obblighi del personale https://www.lentepubblica.it/scuola/elezioni-3-4-ottobre-2021-utilizzo-scuole-obblighi-personale/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=elezioni-3-4-ottobre-2021-utilizzo-scuole-obblighi-personale https://www.lentepubblica.it/scuola/elezioni-3-4-ottobre-2021-utilizzo-scuole-obblighi-personale/#respond Tue, 28 Sep 2021 09:30:01 +0000 https://www.lentepubblica.it/?p=341616 Elezioni 3-4 ottobre 2021: utilizzo delle scuole e obblighi del personale. La chiusura delle scuole sede di seggio e le ricadute sul servizio del personale docente e ATA. Da domenica 3 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo degli amministratori locali in molti comuni d’Italia: 20 sono capoluoghi di provincia di cui 6 anche […]

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elezioni-3-4-ottobre-2021-utilizzo-scuole-obblighi-personaleElezioni 3-4 ottobre 2021: utilizzo delle scuole e obblighi del personale. La chiusura delle scuole sede di seggio e le ricadute sul servizio del personale docente e ATA.


Da domenica 3 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo degli amministratori locali in molti comuni d’Italia: 20 sono capoluoghi di provincia di cui 6 anche capoluoghi di regione. In Calabria si vota per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. Sono previste anche le elezioni suppletive della Camera dei Deputati in due collegi uninominali di Toscana e Lazio.

Gli appuntamenti elettorali cominciano il 3 e 4 ottobre e proseguono in modo differenziato per tutto il mese, in caso di ricorso al turno di ballottaggio e nelle regioni a statuto speciale.

Elezioni 3-4 ottobre 2021: utilizzo delle scuole e obblighi del personale

Nonostante quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’interno in data 15 luglio 2021, circa l’erogazione di contributi a favore dei comuni per individuare sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, sarà ancora molto diffuso l’utilizzo delle scuole pubbliche o di parti di esse, con le note ripercussioni sull’organizzazione e sullo svolgimento delle attività didattiche. Sono sempre i sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l’individuazione degli edifici scolastici idonei.

Ovvio che le ricadute sulla scuola e, quindi, sugli obblighi del personale dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco stesso. Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell’edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata in comune diverso, con mantenimento dell’apertura della sede centrale in altro comune

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale (tenendo conto che l’assegnazione di docenti e ATA ad una sede della scuola in comune diverso ha durata annuale), salvo non vi siano “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento”. Tale utilizzo deve essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi nello stesso comune, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. sostituzioni di assenti). L’utilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolato nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

Chiusura di una parte dell’edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per l’allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c’è l’obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l’orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l’apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L’utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre regolato nel contratto integrativo di istituto.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell’edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l’esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l’orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con criteri definiti in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).

Ricorso alla didattica a distanza

Non può esserci ricorso alla didattica a distanza, nel caso di chiusura delle scuole o sospensione delle attività, in quanto lo svolgimento delle elezioni amministrative non costituisce motivo di deroga rispetto a quanto disposto dal DL 111 del 6 agosto 2021 che ne prevede l’adozione solo per cause di straordinaria necessità legate al rischio di contagio.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell’Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.

È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto.

In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Personale impegnato nelle operazioni elettorali

Per quanto riguarda eventuali impegni di docenti e ATA come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla scheda sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni, valida anche per le consultazioni europee.

Chiarimento su permessi e/o ferie

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dagli organi competenti, si determina un’assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale. Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, tantomeno imposte come ferie o considerate permessi retribuiti.

 

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